I servizi energetici per gli edifici pubblici entrano in una fase nuova. Con il Decreto 12 agosto 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 agosto 2024, sono stati adottati i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento integrato di contratti a prestazione energetica, i cosiddetti CAM EPC, relativi ai servizi energetici per i sistemi edifici-impianti. Il decreto è entrato in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione, quindi il 27 dicembre 2024, e ha abrogato la precedente edizione del 7 marzo 2012.
Il passaggio non è soltanto formale. La nuova edizione aggiorna un impianto rimasto in vigore per oltre dodici anni e lo riallinea a un contesto profondamente cambiato: transizione energetica, crescita dei costi dell’energia, obiettivi climatici, digitalizzazione, maggiore attenzione alla misurazione dei risultati e al ruolo degli investimenti privati nei contratti di prestazione energetica.
Il precedente decreto del 2012 parlava di servizi energetici per gli edifici, distinguendo tra servizio di illuminazione e forza motrice e servizio di riscaldamento/raffrescamento. Il nuovo testo, invece, adotta una logica più evoluta: l’oggetto diventa il sistema edificio-impianto, da gestire attraverso contratti EPC con garanzia di risultato.
Dal servizio energetico al contratto a prestazione
La prima novità riguarda l’impostazione generale. I nuovi CAM non guardano più al servizio energetico solo come fornitura, conduzione o manutenzione degli impianti. Il riferimento centrale diventa il contratto a prestazione energetica, cioè un modello nel quale l’affidatario non si limita a gestire l’esistente, ma deve contribuire al miglioramento dell’efficienza energetica.
Il decreto richiama espressamente i contratti EPC di servizio elettrico e termico, affidati tramite appalto o concessione, con garanzia di risultato e, nei casi di concessione, con investimento significativo a carico del privato e assunzione dei rischi operativi correlati.
Questo sposta l’attenzione dalla semplice gestione degli impianti alla capacità di produrre risultati misurabili. Per le stazioni appaltanti significa costruire gare più orientate agli obiettivi. Per gli operatori economici significa dimostrare una maggiore capacità tecnica, finanziaria e organizzativa.
Una visione integrata di edificio e impianti
Un secondo elemento rilevante è l’approccio integrato. Il nuovo CAM si applica ai contratti che includono servizi energetici per gli edifici e relativi sistemi tecnici, oltre agli altri impianti elettrici collegati al sistema edificio-impianto. Il testo distingue tra EPC Servizio Elettrico ed EPC Servizio Termico, ma invita a considerare la possibilità di affidamenti congiunti, perché la massima efficienza energetica si raggiunge più facilmente con azioni integrate.
È un cambio di prospettiva importante. L’edificio non viene più letto come somma di singoli impianti, ma come sistema nel quale consumi elettrici, climatizzazione, produzione di energia, regolazione, monitoraggio e qualità degli ambienti sono collegati.
Questo approccio è particolarmente rilevante per patrimoni immobiliari complessi: ospedali, scuole, uffici pubblici, campus, immobili direzionali, strutture distribuite sul territorio. In questi casi, la gestione energetica non può essere affrontata solo con interventi puntuali, ma richiede una visione complessiva.
Risparmio energetico e baseline dei consumi
Una delle novità più significative riguarda la centralità della baseline. Il nuovo testo richiede una lettura strutturata dei consumi storici, con riferimento ai dati degli ultimi tre anni e alla costruzione di una base di confronto per misurare i risparmi conseguiti.
Questo aspetto è decisivo. Senza una baseline credibile, il risparmio energetico rischia di restare una promessa difficilmente verificabile. Con una baseline corretta, invece, la prestazione diventa misurabile, confrontabile e collegabile agli obblighi contrattuali.
Il decreto introduce obiettivi minimi di risparmio energetico normalizzato. Per il servizio elettrico, ad esempio, viene indicato un risparmio annuo almeno del 10% in caso di prima stipula contrattuale e del 5% in caso di rinnovi o stipule successive, con alcune possibilità di deroga in situazioni specifiche.
Non è un dettaglio tecnico. È il segnale di un passaggio più ampio: la sostenibilità non viene valutata solo nelle intenzioni, ma nella capacità di documentare, monitorare e mantenere nel tempo i risultati.
Monitoraggio e verifica delle prestazioni
I nuovi CAM rafforzano anche il tema del monitoraggio. La stazione appaltante deve orientare l’affidamento anche alla conoscenza aggiornata dei consumi, all’individuazione delle aree di intervento, alla verifica dell’efficacia delle misure adottate e alla quantificazione del risparmio conseguito.
Questo rende il dato energetico un elemento centrale della commessa. Non basta più proporre interventi di efficientamento: occorre prevedere come saranno controllati, misurati e rendicontati.
Anche il sistema delle penali assume un peso maggiore. In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo di risparmio, il corrispettivo contrattuale deve essere ridotto in modo automatico e proporzionale; gli obiettivi offerti entrano negli obblighi contrattuali e sono collegati a meccanismi di verifica.
Per il mercato, questo significa che la qualità dell’offerta non si giocherà solo sulla descrizione degli interventi, ma anche sulla credibilità del modello di misurazione.
Fonti rinnovabili, autoproduzione e sistemi evoluti
La nuova edizione dei CAM EPC dà maggiore spazio anche alle fonti rinnovabili e all’autoproduzione. I criteri richiamano, tra gli elementi di valutazione, l’energia elettrica autoprodotta, la quota eventualmente ceduta gratuitamente e il collegamento tra risparmio energetico e impiego di energia da fonti rinnovabili.
Accanto a questo, assumono rilievo i sistemi automatici di gestione e monitoraggio. La gestione energetica degli edifici passa sempre di più da piattaforme, sistemi di controllo, sensoristica, raccolta dati e strumenti capaci di rendere leggibile l’andamento dei consumi.
La novità non è solo tecnologica. È gestionale. L’efficienza energetica diventa una funzione continuativa della commessa, non un intervento una tantum da realizzare all’inizio del contratto.
BIM, ESG e nuove leve premianti
Rispetto alla precedente edizione, il nuovo CAM introduce una serie di criteri premianti più vicini all’evoluzione del mercato. Tra questi figurano la gestione contrattuale tramite metodologia BIM, la valutazione dei rischi non finanziari o ESG, i sistemi evoluti di gestione e monitoraggio, il sistema di gestione dell’energia, l’analisi delle emissioni di carbonio e la certificazione UNI CEI 11352.
È un segnale importante: la gara energetica non viene più valutata soltanto sulla prestazione impiantistica, ma anche sulla capacità dell’operatore di presidiare sostenibilità, dati, rischio, organizzazione e controllo.
Il riferimento agli ESG, in particolare, colloca il contratto energetico dentro una visione più ampia. Le prestazioni ambientali dell’edificio non sono isolate dalla governance dell’impresa, dalla filiera, dalla capacità di rendicontare e dal livello di esposizione ai rischi non finanziari.
Più responsabilità per stazioni appaltanti e operatori
I nuovi CAM EPC alzano l’asticella per tutti i soggetti coinvolti. Le stazioni appaltanti devono costruire documenti di gara più solidi, basati su diagnosi energetiche, dati di consumo, obiettivi misurabili e criteri di valutazione coerenti. Gli operatori devono presentare proposte credibili, sostenibili e verificabili nel tempo.
La precedente edizione aveva introdotto criteri ambientali per i servizi energetici degli edifici in una fase ancora iniziale del Green Public Procurement. La nuova edizione, invece, arriva in un mercato molto più maturo, nel quale l’efficienza energetica è collegata a investimenti, riduzione delle emissioni, continuità gestionale e misurazione delle performance.
La differenza principale è questa: il nuovo CAM non si limita a chiedere un servizio più sostenibile, ma spinge verso un modello contrattuale in cui il risultato energetico deve essere progettato, garantito, monitorato e mantenuto.
Una nuova fase per le commesse energetiche
L’aggiornamento dei CAM per i servizi energetici agli edifici apre una fase più selettiva. Le offerte dovranno essere meno generiche e più capaci di dimostrare coerenza tra diagnosi, interventi, investimenti, monitoraggio e risultati attesi.
Per le amministrazioni pubbliche, questo può significare una maggiore capacità di orientare il mercato verso soluzioni realmente efficienti. Per gli operatori economici, significa prepararsi a gare in cui la competenza tecnica dovrà dialogare con sostenibilità, finanza, gestione dei dati e capacità di controllo.
I nuovi CAM EPC non sono quindi solo un aggiornamento normativo. Sono un cambio di impostazione: dai servizi energetici intesi come gestione degli impianti ai contratti energetici come strumenti di miglioramento misurabile del patrimonio pubblico.
In questo scenario, la qualità della progettazione dell’offerta diventa decisiva. Non basta dichiarare il risparmio. Occorre dimostrare che può essere raggiunto, misurato e mantenuto lungo tutta la durata del contratto.